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Art. 26. Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall’italiano

Art. 26. Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall’italiano. 

1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall’italiano nel procedimento, l’imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall’appartenenza etnica o linguistica dello stesso.

2. Nei casi previsti dall’articolo 109 comma 2 del codice, quando ciò serve ad assicurare l’effettività della difesa, l’autorità giudiziaria, nell’individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell’articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell’appartenenza etnica o linguistica dell’imputato.