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Art. 75. Rapporti tra azione civile e azione penale

Art. 75. Rapporti tra azione civile e azione penale.

1. L’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non  passata in giudicato. L’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.

2. L’azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.

3. Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo  civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. (1)

(1) Il co. 3 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354 nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi  contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all’imputato di comparire all’udienza, ove questi non consenta che il  dibattimento prosegua in sua assenza.