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Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni esegue una perquisizione o un’ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto e il fermo non sono consentiti; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato in nota al presente Titolo XII.