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Art. 376. Ritrattazione

Art. 376. Ritrattazione. Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373 nonchè dall’articolo 375, primo comma, lettera b), e dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (1) (2).

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

(1) Comma prima sostituito dall’art. 11, D.L. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, poi modificato dall’art. 22, comma 2, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (che ha inserito le parole “371 ter”), poi ancora modificato (mediante l’inserimento del riferimento all’art. 378) dall’art. 1, co. 6, L. 15 luglio 2009, n. 94 ed infine nuovamente così modificato (attraverso l’inserimento del riferimento all’art. 375) dall’art. 3, L. 11 luglio 2016, n. 133.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 101 del 22-30 marzo 1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 376, comma 1, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico  ministero a norma dell’articolo 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti.