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Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata

Art. 615-bis. (1) Interferenze illecite nella vita privata. Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla  vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini  ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale  o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1 L. 8 aprile 1974, n. 98.

Procedura: 1) si procede a querela di parte (336 c.p.p.). Si procede d’ufficio (50 c.p.p.) se ricorre una delle aggravanti prevedute dall’ultimo comma; 2) l’arresto in flagranza è  facoltativo (381 c.p.p.); ilfermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportato  in nota al presente Titolo XII.