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Art. 56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

Art. 56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria. 1.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

1 Per quanto concerne i Servizi centrali ed interprovinciali di polizia giudiziaria, v. art. 12 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in L. 12 luglio 1991, n.203 riportato in “Coordinamento delle indagini di criminalità organizzata”.

2 In tema di servizi di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Penitenziaria, si riporta il D.M. (Giustizia) 14 giugno 2007:

«D.M. (Giustizia) 14 giugno 2007. Istituzione del “Nucleo investigativo centrale” della Polizia Penitenziaria (G.U. 21 dicembre 2007, n. 296).

                                                                                          IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
...
                                                                                                               Decreta:

Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente decreto si intende:

per “Dipartimento”, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

per “Capo del Dipartimento”, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;

per “Nucleo”, il Nucleo investigativo centrale;

per “Ufficio”, l’Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo;

per “istituto”, un istituto di prevenzione e pena.

Art. 2. Istituzione del Nucleo investigativo centrale. 1. Ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è istituito all’interno dell’Ufficio per  l’attività ispettiva e del controllo del Dipartimento, un servizio centrale di polizia giudiziaria, denominato “Nucleo investigativo centrale”.

Art. 3. Funzioni del Nucleo. 1. Il Nucleo svolge in via continuativa e prioritaria le funzioni indicate all’art. 55 del codice di procedura penale, alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all’ambito penitenziario.

2. Il direttore dell’Ufficio, ferma restando la dipendenza funzionale del personale del Nucleo rispetto all’autorità giudiziaria nello svolgimento di indagini da essa delegate, esercita i poteri attinenti all’organizzazione, al coordinamento ed al controllo delle attività del personale assegnato al Nucleo stesso, al fine di renderle funzionali alla  complessiva azione dell’Ufficio.

Art. 4. Nomina del responsabile del Nucleo.1. Il responsabile del Nucleo è nominato dal  Capo del Dipartimento tra il personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia  penitenziaria, di comprovata capacità ed esperienza.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, commi 2 e 3, 13 e 14 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3. Al Nucleo è assegnato esclusivamente personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria. L’organico del Nucleo e le modalità di accesso allo stesso sono determinati con provvedimento del Capo del Dipartimento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 5. Attività di polizia giudiziaria svolta in sede periferica. 1. Presso gli istituti, il responsabile dell’area della sicurezza individua unità di personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria per lo svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, di iniziativa o su delega dell’autorità giudiziaria; tra essi designa il responsabile secondo l’ordine  gerarchico.

2. Il personale individuato ai sensi del comma 1, nell’esercizio delle funzioni indicate all’art. 55 del codice di procedura penale, dipende funzionalmente dall’autorità giudiziaria, ferma restando la dipendenza gerarchica dal direttore dell’istituto ai sensi dell’art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

3. L’attività di polizia giudiziaria all’interno degli istituti è svolta unitamente agli altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche all’area della sicurezza dei provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria.

Art. 6. Competenza del Nucleo. 1. L’attività di indagine, di iniziativa o su delega dell’autorità giudiziaria, per fatti di reato commessi, in tutto o in parte, in ambito penitenziario o  comunque direttamente connessi all’ambito penitenziario, è svolta dal Nucleo, quando si tratta:

a) di delitti di criminalità organizzata o di terrorismo interno o internazionale ovvero di eversione dell’ordine costituzionale;

b) di indagini per fatti che riguardano più istituti penitenziari o che comunque interessano ambiti territoriali eccedenti la provincia in cui è situato l’istituto;

c) di indagini che, in ragione della particolare riservatezza o del coinvolgimento di personale operante presso un istituto, non possono essere svolte dalla Polizia penitenziaria in servizio nel medesimo istituto.

2. Ferma l’esclusiva dipendenza funzionale dall’autorità giudiziaria, il responsabile del Nucleo, d’intesa con i responsabili dell’attività di polizia giudiziaria in sede periferica, può convocare riunioni o stabilire altre forme di collegamento per assicurare il coordinamento delle investigazioni ed ottimizzare le risorse impiegate. Agli stessi fini, può delegare, per lo svolgimento dei singoli atti di indagine, il responsabile dell’attività di polizia giudiziaria presso i provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria o gli istituti  ovvero disporre la temporanea aggregazione di personale del Nucleo presso il provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria o l’istituto ove è in corso l’attività di investigazione.

3. Ai fini di garantire l’ordine all’interno degli istituti penitenziari e di tutelarne la sicurezza, fatto salvo il segreto investigativo, il responsabile del Nucleo, con cadenza mensile, inoltra al direttore dell’Ufficio una relazione scritta nella quale, limitatamente ai fenomeni di criminalità organizzata, di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale, sono  evidenziati i collegamenti delle organizzazioni criminali con l’ambito penitenziario e le eventuali articolazioni interne, utilizzando a tali fini esclusivamente provvedimenti giudiziari e atti dell’Amministrazione ».