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Titolo II - Norme di coordinamento
Artt. 207-240 bis
Art. 207. Ambito di applicazione delle disposizioni del codice
Art. 208. Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato
Art. 209. Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato
Art. 210. Competenza
Art. 211. Rapporti tra azione civile e azione penale
Art. 212. Costituzione di parte civile e intervento nel processo
Art. 213. Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione
Art. 214. Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali
Art. 215. Rilascio del passaporto
Art. 216. Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza
Art. 217. Applicazione provvisoria di pene accessorie
Art. 218. Ipoteca legale
Art. 219. Associazioni segrete
Art. 220. Attività ispettive e di vigilanza
Art. 221. Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato
Art. 222. Investigatori privati
Art. 223. Analisi di campioni e garanzie per l’interessato
Art. 224. Violazione del foglio di via da parte dello straniero
Art. 225. Perquisizioni domiciliari
Art. 226. Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni
Art. 227. Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti
Art. 228. Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti
Art. 229. Disposizioni speciali in tema di sequestri
Art. 230. Fermo, arresto e cattura
Art. 231. Esercizio dell’azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero
Art. 232. Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione
Art. 233. Giudizio direttissimo
Art. 234. Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell’imputato
Art. 235. Violazioni di leggi finanziarie
Art. 236. Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza
Art. 237. Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale
Art. 238. Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise
Art. 239. Interruzione della prescrizione
Art. 240. Trattamento sanitario del detenuto
Art. 240 bis. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale