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Art. 22. Ergastolo

Art. 22.  Ergastolo.  La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto (1).

(1) Con sentenza 28 aprile 1994, n. 168, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo «nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile».