CAPO I
DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO
MEDIANTE VIOLENZA
Art. 422. Strage. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito,se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.
Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.
Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è della Corte di Assise.