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Art. 422. Strage
Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

                                                                              CAPO I

                                                      DEI DELITTI DI COMUNE PERICOLO

                                                               MEDIANTE VIOLENZA

Art. 422.  Strage. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito,se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l’ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2)l’arresto è obbligatorio (380 c.p.p.); 3) il fermo è consentito (384 c.p.p.); 4) la competenza è della Corte di Assise.