Logo del Laurus Robuffo

Art. 600 octies. Impiego di minori nell’accattonaggio

Art. 600-octies. Impiego di minori nell’accattonaggio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona  minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo inserito dall’art. 3, co. 19, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94.

Procedura: 1) si procede d’ufficio (50 c.p.p.); 2) l’arresto è facoltativo (381 co. 1 c.p.p.); 3) il fermo non è consentito; 3) la competenza è del Tribunale monocratico.

Vedi anche l’art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 (riportato in nota al presente Titolo XII) e l’art. 9 co. 9-bis L. 16 marzo 2006, n. 146.