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Art. 127

Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

Articolo così sostituito  dall’art.8 della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Per disposizioni a carattere transitorio della L. cost. n. 3/2001, vedi gli artt. 10 e 11  della legge medesima, riportati in nota all’art. 114.