Art. 590-quater. Computo delle circostanze. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
L’art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016) ha disposto la sostituzione dell’art. 590-bis (inserito dall’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla L. 24 luglio 2008, n.125) con gli attuali artt. 590-bis, 590-ter, 590-quater e 590-quinquies.